Descrizione
Venezia, aprile 2024 – Nel caso l’alloggio ATER sia dotato di un impianto di riscaldamento autonomo (con potenza nominale inferiore a 35 kw) l’inquilino è responsabile della conduzione dell’impianto ed è tenuto all’osservanza di alcune norme basilari di sicurezza.
In particolare è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, far revisionare e pulire la caldaia da una ditta specializzata almeno una volta all’anno.
La ditta deve anche verificare il tiraggio della canna fumaria e il rendimento della caldaia tramite un’analisi dei prodotti della combustione. Verifiche e dati dovranno essere annotati nel “rapporto di intervento” e trascritti sul “libretto di impianto”.
Nel caso il “rapporto di intervento” evidenzi un’anomalia, l’inquilino deve inviare copia del “rapporto” e dei dati della prova strumentale al Servizio Manutenzione dell’Ater.
Il locale dove è posta la caldaia deve essere aerato dall’esterno e, in ogni caso, non ne va modificato per alcuna ragione il regime di aerazione: in altre parole, è vietato e pericoloso chiudere i fori di aerazione.
Nell’occasione, si ricorda a chi spettino gli oneri di manutenzione (art. 7/S del ‘Regolamento per gli inquilini’).
Oneri del proprietario:
- sostituzione della caldaia per vetustà su specifica richiesta del Centro di assistenza, solo se in presenza di regolare manutenzione periodica, documentata negli ultimi cinque anni. Con
- riserva da parte dell’Ater di verificare la regolarità contabile dell’assegnatario;
- sostituzione o riparazione dei corpi scaldanti, delle reti di distribuzione orizzontali e verticali.
Oneri dell’inquilino:
- pulizia periodica della caldaia, a cura di una ditta specializzata che dovrà compilare il ‘libretto di impianto’;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature manovrabili dall’ assegnatario (valvole, detentori, sfiati);
- disostruzione e pulizia delle canne fumarie da parte di una ditta specializzata, che rilascerà il ‘rapporto di intervento’;
- sostituzione della scheda elettronica della caldaia;
- spesa per la sostituzione della caldaia non funzionante, nella misura del 65 per cento del costo della stessa, in caso non sia stata effettuata regolare manutenzione.