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Nei mesi estivi ricordarsi di far controllare l’impianto di riscaldamento

 

Venezia, aprile 2024  –  Nel caso l’alloggio ATER sia dotato di un impianto di riscaldamento autonomo (con potenza nominale inferiore a 35 kw) l’inquilino è responsabile della conduzione dell’impianto ed è tenuto all’osservanza di alcune norme basilari di sicurezza.

In particolare è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, far revisionare e pulire la caldaia da una ditta specializzata almeno una volta all’anno.

La ditta deve anche verificare il tiraggio della canna fumaria e il rendimento della caldaia tramite un’analisi dei prodotti della combustione. Verifiche e dati dovranno essere annotati nel “rapporto di intervento” e trascritti sul “libretto di impianto”.

Nel caso il “rapporto di intervento” evidenzi un’anomalia, l’inquilino deve inviare copia del “rapporto” e dei dati della prova strumentale al Servizio Manutenzione dell’Ater.

Il locale dove è posta la caldaia deve essere aerato dall’esterno e, in ogni caso, non ne va modificato per alcuna ragione il regime di aerazione: in altre parole, è vietato e pericoloso chiudere i fori di aerazione.

Nell’occasione, si ricorda a chi spettino gli oneri di manutenzione (art. 7/S del ‘Regolamento per gli inquilini’).

Oneri del proprietario:

  • sostituzione della caldaia per vetustà su specifica richiesta del Centro di assistenza, solo se in presenza di regolare manutenzione periodica, documentata negli ultimi cinque anni. Con riserva da parte dell’Ater di verificare la regolarità contabile dell’assegnatario;
  • sostituzione o riparazione dei corpi scaldanti, delle reti di distribuzione orizzontali e verticali.

Oneri dell’inquilino:

  • pulizia periodica della caldaia, a cura di una ditta specializzata che dovrà compilare il ‘libretto di impianto’;
  • riparazione o sostituzione delle apparecchiature manovrabili dall’ assegnatario (valvole, detentori, sfiati);
  • disostruzione e pulizia delle canne fumarie da parte di una ditta specializzata, che rilascerà il ‘rapporto di intervento’;
  • sostituzione della scheda elettronica della caldaia;
  • spesa per la sostituzione della caldaia non funzionante, nella misura del 65 per cento del costo della stessa, in caso non sia stata effettuata regolare manutenzione.
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