La riconsegna dell’alloggio
Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, e libera da ogni mobilia o cose, pena il risarcimento del danno. Le migliorie e addizioni che venissero eseguite dal conduttore, anche con la tolleranza dell’ATER, potranno essere ritenute dall’ATER senza obbligo di corrispondere indennizzi o compensi. A richiesta del locatore, anche nel corso della locazione, il conduttore dovrà rimuovere eventuali aggiunte o modifiche e rimettere l’alloggio, a proprie spese, nelle condizioni originarie.
Le modalità di riconsegna
Per restituire l’alloggio è necessario inviare all’ATER una lettera di disdetta del contratto, con un preavviso di almeno sei mesi. Dopo l’invio della disdetta, si deve prendere contatto personalmente o telefonicamente con il Servizio Manutenzione dell’ATER (o con il Servizio Attività Immobiliari e Autogestioni e Condomini) per chiedere il sopralluogo di un tecnico che redigerà un verbale di restituzione dell’alloggio. Nel frattempo, il conduttore dovrà:
sgomberare completamente l’alloggio e le eventuali pertinenze (soffitta, magazzino, garage, eccetera);
rimuovere l’eventuale carta da parati, ripristinando lo stato originario delle pareti con adeguata dipintura;
imbiancare pareti e soffitti, nel caso l’alloggio sia stato consegnato imbiancato;
verniciare internamente porte e finestre di legno e radiatori, nel caso fossero verniciati al momento della consegna;
consegnare all’incaricato dell’ATER il “libretto di impianto” come previsto dal DPR n. 412/93, art. 11, commi 2, 5 e 9, nel caso in cui l’alloggio sia provvisto di impianto di riscaldamento autonomo;
pulire l’appartamento;
disdire i contratti con le aziende della luce, dell’acqua, del gas.
Il canone di locazione dovrà essere corrisposto per tutto il tempo di preavviso stabilito dal contratto.
Responsabile delle procedure per la restituzione dell’alloggio è il Servizio Manutenzione.