La scelta e la consegna dell’alloggio sono disciplinate dall’articolo 12 del Regolamento.
Regolamento, articolo 12 Scelta e consegna degli alloggi
1. L’ente proprietario o delegato, una volta effettuata la verifica dei requisiti di cui all’articolo 25 della legge regionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, invita i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva e fissa il giorno per la scelta e l’accettazione dell’alloggio. In caso di mancata presentazione ingiustificata l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
2. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio proposto per gravi e documentati motivi, considerata altresì l’onerosità delle spese accessorie in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare, senza perdere la posizione ottenuta in graduatoria; in assenza di gravi e documentati motivi i richiedenti sono esclusi dalla graduatoria con perdita del punteggio per anzianità di collocazione in caso di partecipazione a bandi futuri per l’assegnazione di alloggi.
3. Effettuata l’accettazione dell’alloggio, l’ente proprietario o delegato, entro trenta giorni procede alla stipulazione del contratto e alla consegna dell’alloggio.
4. L’alloggio deve essere occupato entro trenta giorni dalla consegna, ovvero entro quarantacinque giorni se si tratta di lavoratore emigrato all’estero, salvo proroga da concedersi dall’ente proprietario o delegato a seguito di motivata istanza a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale.
Note per gli inquilini
Il giorno della consegna, gli assegnatari vengono condotti da un tecnico dell’ATER a prendere visione dell’alloggio loro assegnato: in questa occasione vengono sottoscritti la planimetria dell’alloggio e il verbale di consegna. L’inquilino può chiedere che nel verbale di consegna dell’alloggio siano annotate eventuali anomalie rilevate in occasione della visita.
Oltre al contratto di locazione, vengono sottoscritti anche i regolamenti per gli inquilini e di autogestione, le modalità di riconsegna dell’alloggio e l’elenco dei prezzi che saranno addebitati agli inquilini per eventuali danni; questi documenti sono tutti in duplice copia: una per l’inquilino, l’altra per l’ATER.
Dopo la sottoscrizione del contratto di locazione, nel caso di alloggi di nuova costruzione, viene convocata l’assemblea di costituzione dell’autogestione in occasione della quale gli inquilini sottoscrivono per accettazione il regolamento e nominano il rappresentante, che firma la convenzione tra l’ATER e la neocostituita autogestione.
Nel caso di un alloggio di risulta, cioè di un alloggio già in precedenza utilizzato da altro inquilino, l’assegnatario sottoscrive il regolamento per l’autogestione in occasione della firma del contratto di locazione.
Il canone di locazione decorre dal mese successivo a quello della stipula del contratto di locazione.
Quanto fin qui riportato è previsto dalla legge regionale n. 10/1996 e permane nelle more della nuova legge regionale n. 39/2017.
Responsabile delle pratiche per la consegna degli alloggi è il @ Servizio utenza.