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per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Venezia 

Indicazioni generali

Il Regolamento per gli inquilini, che è parte integrante del contratto di locazione, all’articolo 7 descrive taluni obblighi e oneri derivanti dal rapporto di locazione, indicando quelli a carico del proprietario e quelli a carico dell’inquilino.

Proponiamo di seguito alcune indicazioni sulle principali tipologie di interventi manutentivi: una specie di “istruzioni per l’uso della manutenzione”, dove si spiega chi deve pagare e a chi ci si deve rivolgere, con in più qualche consiglio.

Schede e schemi sono esemplificativi e non possono comprendere tutto. In particolare resta escluso quanto riguarda gli adempimenti burocratici e amministrativi o gli obblighi verso altre aziende. In ogni caso, per dettagli e approfondimenti, si rimanda al Regolamento per gli inquilini e agli altri Regolamenti che disciplinano il rapporto di locazione (Regolamento edifici/condomini, Regolamento per l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi e impianti comuni).

Si ricorda che:

  • per manutenzione ordinaria (o piccola manutenzione) si intendono tutti gli interventi all’alloggio, alle sue pertinenze (garage, magazzini, soffitte) e alle parti comuni del fabbricato e degli impianti per pulire, mantenere, riparare o sostituire quanto deteriorato o danneggiato a seguito di uso, negligenza o colpa;
  • a manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni all’interno dell’alloggio sono a carico e di competenza dell’inquilino;
  • la manutenzione ordinaria delle parti comuni è a carico dell’inquilino ed effettuata a cura:
    – dall’amministratore nel caso di condominio (quando, cioè, esistono alloggi di proprietà dell’Ater e alloggi di proprietà “privata”), ricordando che la nomina dell’amministratore è obbligatoria in presenza di almeno cinque proprietari;
    – dagli inquilini stessi attraverso il responsabile dell’autogestione (che deve essere costituita quando tutti gli alloggi del fabbricato sono di proprietà dell’Ater) per la gestione degli spazi e le piccole riparazioni e degli impianti comuni;
    – dagli inquilini negli altri casi, verificando per i singoli interventi quanto previsto dal Regolamento per gli inquilini;
  • al proprietario spettano gli interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione o rinnovamento di parti del fabbricato, dell’alloggio, delle pertinenze e delle parti comuni per vetustà o per necessità di adeguamento a nuove normative); spetta inoltre la riparazione dei danni non di competenza dell’inquilino.

L’inquilino, perciò, per ogni intervento di manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni deve:

  • provvedere direttamente se all’interno dell’alloggio;
  • rivolgersi all’amministratore del condominio o al responsabile dell’autogestione, se nominati, per interventi negli impianti e nelle parti e spazi comuni.

L’inquilino, infine, per ogni intervento di manutenzione straordinaria deve:

  • rivolgersi all’amministratore di condominio, se nominato, affinché provveda direttamente alle condizioni stabilite dall’articolo 1135 del Codice civile,
  • oppure deve rivolgersi al responsabile dell’autogestione, se nominato, affinché segnali all’Ater la necessità dell’intervento.
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