Il Regolamento per gli inquilini, che è parte integrante del contratto di locazione, all’articolo 7 descrive taluni obblighi e oneri derivanti dal rapporto di locazione, indicando quelli a carico del proprietario e quelli a carico dell’inquilino.
Proponiamo di seguito alcune indicazioni sulle principali tipologie di interventi manutentivi: una specie di “istruzioni per l’uso della manutenzione”, dove si spiega chi deve pagare e a chi ci si deve rivolgere, con in più qualche consiglio.
per manutenzione ordinaria (o piccola manutenzione) si intendono tutti gli interventi all’alloggio, alle sue pertinenze (garage, magazzini, soffitte) e alle parti comuni del fabbricato e degli impianti per pulire, mantenere, riparare o sostituire quanto deteriorato o danneggiato a seguito di uso, negligenza o colpa;
a manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni all’interno dell’alloggio sono a carico e di competenza dell’inquilino;
la manutenzione ordinaria delle parti comuni è a carico dell’inquilino ed effettuata a cura:
– dall’amministratore nel caso di condominio (quando, cioè, esistono alloggi di proprietà dell’Ater e alloggi di proprietà “privata”), ricordando che la nomina dell’amministratore è obbligatoria in presenza di almeno cinque proprietari;
– dagli inquilini stessi attraverso il responsabile dell’autogestione (che deve essere costituita quando tutti gli alloggi del fabbricato sono di proprietà dell’Ater) per la gestione degli spazi e le piccole riparazioni e degli impianti comuni;
– dagli inquilini negli altri casi, verificando per i singoli interventi quanto previsto dal Regolamento per gli inquilini;
al proprietario spettano gli interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione o rinnovamento di parti del fabbricato, dell’alloggio, delle pertinenze e delle parti comuni per vetustà o per necessità di adeguamento a nuove normative); spetta inoltre la riparazione dei danni non di competenza dell’inquilino.
L’inquilino, perciò, per ogni intervento di manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni deve:
provvedere direttamente se all’interno dell’alloggio;
rivolgersi all’amministratore del condominio o al responsabile dell’autogestione, se nominati, per interventi negli impianti e nelle parti e spazi comuni.
L’inquilino, infine, per ogni intervento di manutenzione straordinaria deve:
rivolgersi all’amministratore di condominio, se nominato, affinché provveda direttamente alle condizioni stabilite dall’articolo 1135 del Codice civile,
oppure deve rivolgersi al responsabile dell’autogestione, se nominato, affinché segnali all’Ater la necessità dell’intervento.