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Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Venezia 

Impianti di riscaldamento autonomi o centralizzati

IMPIANTI AUTONOMI
impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw
(art. 7/S del Regolamento per gli inquilini)

Nel caso l’alloggio sia dotato di un impianto di riscaldamento autonomo, l’inquilino è responsabile della conduzione dell’impianto ed è tenuto all’osservanza di alcune norme basilari di sicurezza.

In particolare è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in merito, far revisionare e pulire la caldaia almeno una volta all’anno (e comunque in conformità alle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore dell’impianto) da una ditta specializzata.

La ditta deve anche verificare il tiraggio della canna fumaria e il rendimento della caldaia tramite un’analisi dei prodotti della combustione. Verifiche e dati dovranno essere annotati nel “rapporto di intervento” e trascritti sul “libretto di impianto”.

Nel caso il “rapporto di intervento” evidenzi un’anomalia, l’inquilino deve far pervenire copia del “rapporto” e dei dati della prova strumentale al Servizio Manutenzione dell’ATER.

In caso di restituzione dell’alloggio, l’inquilino è tenuto a consegnare all’ATER il “libretto di impianto”, aggiornato e con gli allegati. Se il libretto dovesse mancare, o non essere aggiornato, gli oneri per le necessarie verifiche e per il rilascio di un nuovo libretto saranno a carico dell’inquilino.

Il locale dove è posta la caldaia deve essere aerato dall’esterno e, in ogni caso, non ne va modificato per alcuna ragione il regime di aerazione in quanto verrebbe compromesso il sistema di evacuazione dei gas combusti con conseguente pericolo all’incolumità dei residenti e alla sicurezza dei rimanenti alloggi, con le relative responsabilità penali: in altre parole, è vietato e pericoloso chiudere i fori di aerazione.


Oneri

PROPRIETARIO

  • Sostituzione della caldaia o del gruppo produzione acqua calda sanitaria o di parti degli stessi per vetustà e/o normale usura solo in presenza di regolare manutenzione documentata, su specifica indicazione del Centro di Assistenza.
  • Sostituzione e/o riparazione dei corpi scaldanti, delle reti di distribuzione orizzontali e verticali.
  • Sostituzione della rete di distribuzione acqua del collettore.

INQUILINO:

  • Pulizia periodica della caldaia come previsto dalla Legge 46/90, Legge 10/91, dal relativo regolamento di attuazione DPR 412/93 e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, oltre alla compilazione del libretto di impianto (CIRCE).
  • Riparazione delle apparecchiature che compongono gli impianti di riscaldamento manovrabili dall’assegnatario, compresa la sostituzione delle valvole e dei detentori dei radiatori e compreso altresì lo scaricamento dell’acqua dell’impianto.
  • Disostruzione e pulizia delle canne fumarie sia singole che collettive, con rilascio di rapporto di intervento da parte di ditta specializzata.
  • Riparazione e/o sostituzione di ogni altra parte della caldaia e del gruppo produzione acqua calda sanitaria diversa da quella posta a carico dell’Ente proprietario.
  • Prove di combustione e verifiche in conformità alla Legge 9.1.1991 n. 10, al D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, oltre alla compilazione del libretto di impianto (CIRCE).
  • Sostituzione della scheda elettronica della caldaia.

Importante

  • In base a quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 l’assegnatario è tenuto ad affidare la manutenzione dell’impianto autonomo a personale abilitato, nonché a conservare il libretto d’impianto che dovrà riconsegnare all’Ente proprietario in caso di cessata locazione, per la sua consegna al successivo assegnatario. Se l’inquilino non provvede alla regolare manutenzione degli impianti (manutenzione ordinaria e prova di combustione), le spese relative alla sostituzione della caldaia non più funzionante saranno addebitate nella misura del 65% del costo della stessa (solo il costo della caldaia) all’inquilino medesimo.
  • Il centro assistenza interpellato dall’assegnatario dovrà fornire specifica dichiarazione sull’entità del guasto della caldaia non più riparabile e sulla valutazione economica della stessa. Comunque oltre i 15 anni la caldaia non funzionante viene considerata vetusta e sostituita dall’Ente proprietario, fatto salvo l’adempimento degli obblighi di legge da parte dell’assegnatario.
  • L’Ater di Venezia si riserva di valutare l’effettuazione degli interventi di propria competenza previa verifica della regolarità contabile e della presenza di morosità in capo all’assegnatario.
  • La riparazione risulterà a carico dell’ente proprietario solo ed esclusivamente a esibizione avvenuta della certificazione di manutenzione periodica degli ultimi 5 anni a carico dell’assegnatario.
  • Per gli impianti di nuova installazione l’Ente proprietario fornirà all’assegnatario la documentazione necessaria per il collaudo e per l’affidamento della manutenzione a ditta abilitata a sensi della normativa vigente.

Chi chiamare

  • Una ditta specializzata, che effettuerà gli interventi di manutenzione ordinaria e individuerà eventuali necessità di manutenzione straordinaria.

È utile sapere che

  • Per l’incolumità delle persone e per il buon funzionamento e la salvaguardia dell’impianto, ma anche della singola unità abitativa, vanno osservate norme elementari come, ad esempio, non occludere assolutamente i fori di aerazione.
  • Non vanno apportate, per nessuna ragione, modifiche all’impianto quali, ad esempio, lo spostamento, la sostituzione, l’aumento o la diminuzione del numero di radiatori.
  • L’Ater non autorizza l’installazione di caminetti all’interno degli alloggi.

MODULI PER RICHIEDERE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA

M26a – Richiesta di sostituzione caldaia a carico dell’Ater

M26b – Richiesta di autorizzazione a sostituire la caldaia senza oneri per l’Ater

 


IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO,
A PANNELLI SOLARI E GEOTERMICO
(art. 7/B del Regolamento per gli inquilini)

Il DPR n. 412/93, come modificato dal DPR n. 551/99, rende obbligatorio, per gli impianti con potenza nominale maggiore o uguale a 35 kw, la dotazione del “libretto di centrale” che deve essere mantenuto aggiornato, con annotazione delle visite periodiche previste per legge, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico (il cosiddetto “terzo responsabile”).

Oneri

PROPRIETARIO:

  • Installazione e sostituzione integrale impianto riscaldamento e impianto solare.
  • Sostituzione bruciatore, serbatoio combustibile, vaso di espansione, pompe, serpentine, valvole miscelatrici, saracinesche, sonde ambiente, centralina a comando, salvamotori, quadri elettrici, impianti elettrici completi, rete distribuzione acqua, corpi radianti, tubazioni, canna fumaria, rete sfiati, sostituzione elementi radianti ed eventuali opere edili.
  • Adeguamento in caso di modifiche imposte dalla normativa vigente.
  • Oneri conseguenti alle verifiche effettuate dagli enti preposti.
  • Adeguamento impianto riscaldamento alle norme legislative.
  • Sostituzione contabilizzatori calore.

INQUILINO:

  • Acquisto combustibile (GPL, gas, metano, gasolio), acqua, energia elettrica per il bruciatore e componenti centrale termica, compenso per spese del personale preposto alla conduzione, manutenzione e gestione della centrale termica.
  • Pulizia annuale impianto, messa e riposo stagionale.
  • Manutenzione e sostituzione valvole, detentori e sfiati all’interno degli alloggi, posti sui radiatori o comunque manovrabili dall’assegnatario.
  • Manutenzione ordinaria e/o riparazione delle caldaie, del bruciatore, di pompe, valvole miscelatrici, centralina di termoregolazione e telecontrollo, sostituzione componenti quadri elettrici, sostituzione vaso di espansione, saracinesche, valvole di sfiato o di sicurezza, ogni altro componente posto in centrale termica.
  • Oneri per canoni di abbonamento obbligatorio per la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati, coordinati, nel caso delle autogestioni, dal Servizio Manutenzione dell’Ater.
  • Diritti per visite e controlli dei Vigili del Fuoco.
  • Manutenzione ordinaria in abbonamento compreso l’onere per il Terzo Responsabile, coordinato, nel caso delle autogestioni, dal Servizio Manutenzione dell’Ater.
  • Manutenzione ordinaria e riparazione di tutte le apparecchiature di controllo, regolazione, funzionamento e sicurezza poste nella centrale termica, della caldaia, del bruciatore, delle varie tubazioni, dei bollitori e delle saracinesche dei collettori principali.
  • Pulizia periodica della caldaia, delle canne fumarie, sostituzione dei sali o polifosfati per l’addolcimento dell’acqua.
  • Pulizia dei pannelli solari, effettuata da ditta specializzata, verifiche delle guarnizioni di tenuta e ricarica liquido interno al circuito.

Chi chiamare

  • L’amministratore del condominio o il rappresentante dell’autogestione.

È utile sapere che

  • Per gli impianti termici con potenza nominale superiore a 350 kw il “terzo responsabile” oltre all’iscrizione Camera di Commercio per la specifica attività di “conduzione e manutenzione” deve essere qualificato per la gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure iscritto a elenchi equivalenti dell’Unione Europea, oppure accreditato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000. Se la centrale termica, con potenza termica globale superiore a 232 kw, è alimentata a gasolio, il “manutentore” deve possedere il patentino per la conduzione degli impianti termici soggetti alle norme sull’inquinamento atmosferico.
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