L’assegnatario può rilasciare in qualsiasi momento l’alloggio comunicando all’ATER la disdetta del contratto di locazione e indicando, con un preavviso di novanta giorni, la data in cui intende riconsegnare l’alloggio e il nuovo recapito.
In caso di decesso dell’assegnatario gli eredi sono tenuti a presentare la disdetta indicando la data in cui intendono restituire l’alloggio e il proprio recapito.
Una volta ricevuta la comunicazione di disdetta sopra descritta, l’ATER provvede a contattare direttamente l’assegnatario o gli eredi dello stesso per concordare la data esatta del rilascio. In ogni caso il pagamento del canone di locazione va effettuato fino al mese, compreso, di effettiva riconsegna.
Prima della restituzione dell’alloggio si dovrà:
sgomberare completamente l’alloggio e le eventuali pertinenze (soffitta, magazzino, garage, eccetera);
rimuovere eventuali carte da parati, ripristinando lo stato originario delle pareti, compresa la dipintura;
imbiancare pareti e soffitti nel caso l’alloggio sia stato consegnato imbiancato;
verniciare internamente porte e finestre di legno e radiatori, nel caso fossero verniciati al momento della consegna dell’alloggio;
consegnare all’incaricato dell’ATER il “libretto di impianto” come previsto dal DPR n.412/93, art.11, commi 2, 5 e 9, nel caso in cui l’alloggio sia provvisto di impianto di riscaldamento autonomo;
pulire l’appartamento;
disdire i contratti con le aziende della luce, dell’acqua, del gas;
contratti stipulati per il servizio idrico integrato (acqua, fognature e depurazione) e per l’igiene ambientale (raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti): nel comune di Venezia, a seguito di una convenzione tra Veritas Spa e Ater, la disdetta viene effettuata direttamente dall’Ater; negli altri comuni, informarsi presso gli uffici di Veritas o dell’azienda con cui si ha stipulato il contratto.
In caso di opere abusive, eseguite nell’alloggio senza la preventiva autorizzazione dell’ATER (chiusura e/o apertura di balconi, controfinestre, costruzione garage, spostamento di porte e/o pareti, eccetera) le stesse devono essere rimosse ripristinando la precedente situazione. Qualora sussistessero autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune in ordine alle predette opere, tali autorizzazioni dovranno essere fornite in copia all’ATER prima della data fissata per la restituzione.
Qualora dette opere fossero state presenti già al momento della consegna dell’alloggio, dovrà essere prodotta una autodichiarazione (firmata in presenza di un funzionario dell’ATER o consegnata con allegata fotocopia di un documento d’identità valido) con la quale viene dichiarata la preesistenza di tali opere.
L’Azienda si riserva comunque di decidere in merito al mantenimento di dette opere abusive, facendo presente che l’attività edilizia in carenza delle concessioni o autorizzazioni prescritte è vietata dalla legge ed è perseguita sotto il profilo sia civile che penale.
L’Azienda si riserva di addebitare al responsabile eventuali oneri derivanti da tale attività edilizia non autorizzata. Al momento della riconsegna sarà effettuato un sopralluogo nell’alloggio e redatto, in contraddittorio tra l’assegnatario e un tecnico dell’ATER, il verbale di restituzione nel quale verranno indicati eventuali danni imputabili all’assegnatario. Tali danni verranno quantificati in modo forfettario (vedi scheda “Quantificazione danni forfettaria”, elenco prezzi per addebito a carico degli inquilini in caso di danni) ed addebitati all’assegnatario o ai suoi eredi.
Documenti necessari:
comunicazione di restituzione dell’alloggio (disdetta) da parte dell’assegnatario o degli eredi su modulo 14UT – Restituzione alloggio predisposto dall’ATER;