I criteri per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stabiliti dall’articolo 36 della Legge regionale 39/2017 e definiti dall’articolo 7 del Regolamento regionale in materia. Si riporta il testo dell’articolo della legge mentre per quello del regolamento si rimanda alla scheda successiva “Modalità del calcolo del canone”.
1. I criteri, le modalità di calcolo ed i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, nel rispetto dei principi di equità, sopportabilità per il nucleo familiare dell’assegnatario, nonché di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica.
2. Al fine di garantire le entrate necessarie alla gestione e manutenzione degli alloggi, è determinato un canone di locazione minimo, pari ad euro 40,00, che deve essere corrisposto indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare dell’assegnatario. Qualora tale canone risulti superiore al canone determinato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al comma 1, con riferimento alla sopportabilità del nucleo familiare dell’assegnatario, il comune, nei casi che certifica come meritevoli di tutela sociale, può farsi carico della differenza anche ricorrendo al fondo di solidarietà di cui all’articolo 47.
3. Qualora in occasione della verifica annuale di cui all’articolo 42, la situazione economica dell’assegnatario e del suo nucleo familiare risulti superiore al limite vigente per l’accesso, il canone viene rideterminato in funzione di quanto la condizione economica superi quella prevista per l’accesso, fino a raggiungere il canone massimo, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2.