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per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Venezia 

Riserve e bandi speciali

La Legge regionale 39/2017 prevede che siano riservate quote di alloggi per specifiche categorie di persone o per finalità sociali. Si riportano gli articoli di riferimento.


Legge 39/2017, articolo 29 

Riserva di alloggi a favore delle forze dell’ordine.

1. È stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell’ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente.

2. Agli appartenenti alle forze dell’ordine di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all’atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), c), e); il requisito di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.

3. Per gli assegnatari appartenenti alle forze dell’ordine di cui al comma 1:
a) si applica il canone previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni;
b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel Veneto.

4. Gli assegnatari di cui al comma 3 non perdono il diritto all’abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità o per decesso purché sussistano i requisiti di cui all’articolo 25; ai medesimi si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, ad eccezione della disciplina relativa al subentro, che si applica esclusivamente in caso di decesso.

5. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria di cui al comma 1, gli stessi tornano nella disponibilità ordinaria del comune o dell’ATER.


Legge 39/2017, articolo 30 

Riserva di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali

1. Sono stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente ai sensi dell’articolo 24:
a) fino all’8 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
b) fino all’8 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell’ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
c) fino all’8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

 

Legge 39/2017, articolo 45
Bandi speciali per l’assegnazione di alloggi

1. Per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare specifiche categorie sociali, la Giunta regionale può autorizzare i comuni all’emanazione di bandi speciali con l’indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e specifici.

 

Legge 39/2017, articolo 46
Attribuzione di alloggi per finalità sociali

1. Il comune, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, può riservare per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente; tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, ivi comprese le strutture di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, in un’ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati a categorie di soggetti, anche non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il comune, l’ATER e l’azienda ULSS competenti per territorio, garantendosi la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, con specifica e documentata esperienza, che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.

 

Regolamento n. 4/2018, articolo 11
Modalità di assegnazione degli alloggi riservati

1. Le percentuali di riserva previste dal bando sono determinate ai sensi dell’articolo 2. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l’arrotondamento all’unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve.

2. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell’alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all’esaurimento del numero di alloggi riservati.

3. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l’ente proprietario o delegato procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

 

 

Regolamento n. 4/2018, articolo 2
Adempimenti preliminari alla pubblicazione dei bandi

1. I comuni entro il 30 aprile, ai fini della programmazione dei bandi, individuano:
a) la percentuale degli alloggi eventualmente da destinare alle finalità di cui agli articoli 44 e 46 della legge regionale (emergenza abitativa e finalità sociali), fatta salva la necessaria preventiva autorizzazione regionale ove prevista;
b) la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui all’articolo 30 della legge regionale (giovani, coppie, famiglie monoparentali);
c) gli eventuali alloggi da destinare alle finalità di cui all’articolo 45 della legge regionale (bandi speciali) per i quali è necessario richiedere la preventiva autorizzazione regionale.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il comune e l’Ater devono individuare, nell’ambito della propria disponibilità, gli alloggi da destinare alle finalità di cui all’articolo 29 della legge regionale (forze dell’ordine), dandone comunicazione alla Prefettura-UTG territorialmente competente, ai fini dell’approvazione dello specifico bando e della conseguente graduatoria da parte della Prefettura-UTG stessa.

Per ulteriori informazioni utenza@atervenezia.it
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