L’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è previsto dall’articolo 48 della Legge regionale 39/2017 e dall’articolo 25 del Regolamento in materia, che si riportano.
Le vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono subordinate all’approvazione da parte della Regione del Veneto di un ‘Piano di vendita’ presentato dall’ente proprietario (Regolamento, art. 25, commi 1 e 2). Attualmente, in mancanza di tale autorizzazione, le procedure di vendita degli alloggi dell’Ater di Venezia sono sospese.
Legge regionale 39/2017, articolo 48 Alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 21, comma 1, sono alienabili previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato dal comune o dall’ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20 per cento.
3. Qualora gli alloggi siano stati acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, il prezzo di vendita è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” nei casi in cui il comune o l’ATER abbiano verificato la non conformità dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore.
4. Nella vendita degli alloggi occupati hanno titolo all’acquisto soltanto l’assegnatario o altro componente del nucleo familiare, i quali conducono l’alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del assegnatario.
5. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 4 non possono essere alienati prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile.
6. L’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.
7. Le procedure per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definite dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2.
Regolamento, articolo 25 Alienazione alloggi
1. L’alienazione degli alloggi di cui all’articolo 21, comma 1, della legge regionale, è effettuata con le procedure di cui all’articolo 48, comma 6 della citata legge regionale ed è subordinata all’autorizzazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. j) e comma 2 della legge regionale.
2. Al fine dell’autorizzazione di cui al comma 1, gli enti proprietari presentano una proposta di Piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di durata quinquennale.
3. Nell’individuazione del patrimonio alienabile da inserire nel piano di vendita, gli enti proprietari tengono conto dei seguenti criteri:
a) alloggi in immobili già parzialmente alienati;
b) alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque, con priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
c) alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l’alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico del territorio;
d) alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell’ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.
4. Nel piano di vendita non possono essere inclusi alloggi che sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio; gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
5. In caso di esaurimento del Piano di vendita prima della scadenza quinquennale, l’ente proprietario o delegato può procedere all’approvazione di un nuovo Piano da sottoporre alla prescritta autorizzazione regionale. Il piano di vendita può essere altresì modificato, in aumento o diminuzione, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.
6. Le modifiche, in aumento o in diminuzione, potranno riguardare, di norma:
a) alloggi per i quali siano state esperite tutte le procedure di vendita e le stesse si siano concluse con esito negativo.
b) alloggi per i quali vengono programmati interventi di recupero e/o manutenzione straordinaria da realizzare anche con l’utilizzo di finanziamenti statali, regionali o fondi comunitari;
c) alloggi ubicati in comparti soggetti a programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana.
7. Gli alloggi inseriti nel piano di vendita sono oggetto di proposta di acquisto formulata dagli enti proprietari agli assegnatari/acquirenti, completa di tutti gli elementi del contratto di compravendita tra cui l’indicazione della percentuale di riduzione e del relativo prezzo definitivo, le opzioni in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, nonché il termine per l’accettazione della medesima.
8. Agli assegnatari che non intendono procedere all’acquisto è comunque mantenuta la permanenza nell’alloggio ERP.
9. Entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione dei piani di vendita, i comuni e le Ater trasmettono alla struttura regionale competente, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.