Le condizioni per l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’assegnazione e la formazione della graduatoria sono disciplinate, per quanto concerne i punteggi, dall’articolo 8 del Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (che definisce e applica quanto previsto dall’articolo 28 della Legge regionale n. 39/2017); per quanto concerne istruttoria della domanda e formazione della graduatoria, dall’articolo 9 del Regolamento stesso; per quanto riguarda l’esclusione dalla graduatoria e l’annullamento dell’assegnazione dall’articolo 31 della Legge regionale. Se ne riportano i testi.
Regolamento, art. 8
Condizioni per l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’assegnazione degli alloggi
1.
La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei seguenti punteggi attribuiti alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, definite dall’articolo 28 della legge regionale.
2.
Con riferimento alle condizioni soggettive:
a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell’indicatore ISEE-ERP: indicatore ISEE-ERP da 2000,00 a 10.000,00 – punti da 5 a 1; da 00,00 a 2000,00 punti 5;
b) presenza di persone anziane di età compresa fra anni 65 e anni 75 – punti da 1 a 3. Oltre i 75 anni punti 3;
c) presenza di persone con disabilità:
—- 1) presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi – punti 3;
—- 2) presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dellalegge 104/92 – punti 5;
Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.
d) genitore solo con figli a carico:
—- 1) per figli minorenni da 1 a 3 – punti da 2 a 5. Oltre i tre figli punti 5;
—- 2) per figli maggiorenni da 1 a 3 – punti da 1 a 3. Oltre i tre figli punti 3;
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l’unione civile o la convivenza avvenga prima dell’assegnazione dell’alloggio:
—- 1) senza figli – punti 3;
—- 2) con figli minori di età inferiore a quattro anni – punti 7;
—- 3) con figli minori di età superiore a quattro anni – punti 5;
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto da dieci a trenta anni – punti da 2 a 7. Oltre i trenta anni punti 7;
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza – punti 2;
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni – punti da 1 a 5.
3.
Con riferimento alle condizioni oggettive:
a) condizioni abitative improprie dovute a:
—- 1) dimora procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica debitamente certificata dall’ente che ha assegnato la dimora – punti 10;
—- 2) coabitazione con altro o più nuclei familiari – punti 1;
—- 3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio – punti 2;
—- 4) sovraffollamento, documentato da certificato dell’autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq 14) – punti da 2 a 4;
—- 5) alloggio antigienico – punti 2;
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l’uso dell’alloggio, debitamente documentate – punti 12;
c) mancanza di alloggio da almeno un anno – punti 14.
4.
Il Comune può stabilire ulteriori condizioni, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal presente articolo, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8.
5.
L’antigienicità dell’alloggio del comma 2, lett. a), punto 5), sono certificate dalla competente autorità secondo quanto previsto dall’articolo 7, primo comma, n. 4), lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e sue modifiche ed integrazioni, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.
6.
I punteggi che variano da un minimo ad un massimo in un intervallo di valori, si calcolano proporzionalmente in funzione del valore posseduto dal richiedente, arrotondando il punteggio ottenuto alla seconda cifra decimale.
Regolamento, art. 9
Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria
1.
I comuni che hanno indetto il bando, o l’Ater qualora delegata, procedono all’istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando.
2.
Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di 60 giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.
3.
Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione economica, prevale la domanda con data di invio anteriore.
4.
In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente si fa riferimento a quanto stabilito dall’articolo 27, comma 4, della legge regionale e dall’articolo 7, comma 1, lett. c).
5.
Entro 10 giorni dall’approvazione da parte del comune, la graduatoria provvisoria è pubblicata per trenta giorni consecutivi; la graduatoria deve essere completa dell’indicazione del punteggio conseguito, delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni, nonché dell’indicazione dei modi e dei termini per ricorrere alla commissione alloggi prevista dall’articolo 33 della legge regionale.
6.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione alloggi. Il ricorso è depositato presso l’Ater ove è istituita la commissione e del deposito è data comunicazione al comune interessato. (°)
7.
La commissione alloggi assume le decisioni sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e le trasmette al comune che provvede alla redazione e approvazione della graduatoria definitiva entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni.
8.
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.
9.
In pendenza di particolari e complessi accertamenti relativamente ai requisiti di accesso dell’articolo 25 della leggeregionale, i richiedenti sono comunque collocati provvisoriamente in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria provvisoria può essere modificata.
Legge regionale n. 39/2017, art. 31 Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell’assegnazione dell’alloggio.
1.
La collocazione in graduatoria in contrasto con le norme vigenti al momento dell’approvazione della stessa o sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false comporta l’esclusione dalla graduatoria medesima, nonché l’annullamento dell’eventuale provvedimento di assegnazione dell’alloggio, previo parere della commissione di cui all’articolo 33.
2.
Le dichiarazioni mendaci o la presentazione di documentazioni false comporta l’obbligo di trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria.
3.
Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione dell’alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. Tale provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, per il rilascio dell’alloggio e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.